Andare a vivere insieme significa mettere in comune divano, elettrodomestici e anche i regali che arrivano tra il Black Friday (quest’anno venerdì 27 novembre) e Natale: un nuovo portatile, una console, un robot aspirapolvere. Più oggetti di valore entrano in casa, più conviene chiedersi se la polizza che uno dei due aveva già, o quella che state per firmare, protegge davvero entrambi.
In questa guida vediamo come le polizze casa trattano i conviventi, quali garanzie contano di più per una coppia e quali clausole leggere prima di firmare, con esempi tratti da documenti ufficiali di IVASS, ANIA e di alcune compagnie. Sono informazioni generali, non consulenza: questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza assicurativa o finanziaria. Per il vostro caso fa fede il contratto.
Molte polizze casa non assicurano solo chi firma il contratto, cioè il contraente, ma anche il suo «nucleo familiare». Il punto è come lo definiscono. Nel glossario del set informativo My Protection di Groupama (edizione 01/2026), per esempio, il nucleo familiare comprende le persone legate al contraente «da vincolo di parentela o di fatto» e stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza, «come risultante dallo stato di famiglia». Le condizioni di «Io e la mia Casa» di Allianz Direct (edizione 02/2026) estendono la responsabilità civile a coniuge, convivente more uxorio e partner di unione civile, purché vivano stabilmente con l’assicurato.

Per questo la residenza conta. La Legge 76/2016 definisce «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, e per accertare la stabile convivenza rinvia alla dichiarazione anagrafica. Se uno dei due ha ancora la residenza altrove, chiedete per iscritto all’assicuratore se il partner rientra comunque tra gli assicurati: con una definizione legata allo stato di famiglia, la risposta potrebbe essere no.
Secondo le schede informative di ANIA, una polizza multirischi per la casa può combinare più garanzie: incendio, furto, responsabilità civile verso terzi, rottura dei vetri, infortuni e assistenza. Per una coppia che convive, tre sono quelle da capire bene.
Un dettaglio utile per chi ha appena unito due arredamenti: ANIA distingue tra polizze a valore d’uso, che indennizzano il bene tenendo conto del deprezzamento, e polizze a valore a nuovo, che pagano il costo di riacquisto.
La responsabilità civile risarcisce i danni causati a terzi, ma chi vive con voi spesso non lo è. Nel DIP di Allianz Direct, tra i soggetti che «non sono considerati terzi» compare espressamente il convivente more uxorio. Groupama indica il convivente di fatto e le persone iscritte nello stato di famiglia, e il DIP Home&Family di Net Insurance (07/2025) usa una formula analoga. Anche la guida IVASS avverte che le persone legate all’assicurato da particolari vincoli di parentela di regola non hanno diritto al risarcimento.
In pratica, se lui fa cadere il portatile di lei, la responsabilità civile della polizza casa con ogni probabilità non paga. Per danni di questo tipo servono, se il prodotto le offre, garanzie diverse dalla RC: leggete le esclusioni. Anche il furto ha regole proprie per i conviventi: nelle condizioni di Allianz Direct sono esclusi i furti agevolati con dolo o colpa grave, tra gli altri, dalle persone conviventi con l’assicurato.
Se la casa è in affitto, il riferimento è l’articolo 1588 del Codice civile: l’inquilino risponde della perdita e del deterioramento dell’immobile, anche se derivanti da incendio, se non prova che sono accaduti per causa a lui non imputabile. Per questo diversi prodotti offrono la garanzia «rischio locativo». Nel set informativo di Net Insurance opera al posto dell’incendio del fabbricato quando l’assicurato vive in affitto, richiama gli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile e copre la responsabilità dell’assicurato e dei componenti della sua famiglia anagrafica. Un motivo in più per avere lo stesso stato di famiglia.
Con un mutuo ipotecario, invece, la banca chiede tipicamente una polizza «incendio e scoppio» sull’immobile, come spiega la guida IVASS sulle polizze connesse ai mutui. Non siete obbligati a prendere quella proposta dalla banca: l’articolo 28 del decreto-legge 1/2012 impone di accettare, senza cambiare le condizioni del mutuo, una polizza trovata sul mercato con i contenuti minimi richiesti. Se firmate quella della banca al momento del mutuo, potete recedere entro sessanta giorni e sostituirla con una equivalente. Ricordate però che questa polizza di solito protegge l’edificio, non il contenuto né la responsabilità civile della coppia.
IVASS spiega che per le assicurazioni contro i danni si riceve il DIP Danni, accompagnato dal DIP aggiuntivo: sono i documenti precontrattuali che riassumono coperture, esclusioni e limiti. Questi sono i punti da guardare insieme.
| Voce | Cosa verificare | Perché conta in coppia |
|---|---|---|
| Nucleo familiare | Definizione e riferimento allo stato di famiglia | Il partner con residenza altrove potrebbe restare escluso |
| Chi non è terzo | Elenco dei soggetti esclusi dalla RC | I danni tra conviventi di regola non sono risarciti |
| Contenuto | Somma assicurata, valore a nuovo o d’uso | Due arredamenti e i regali di Natale alzano il valore |
| Franchigia e scoperto | Importo fisso o percentuale a vostro carico | Pesano su ogni sinistro, anche piccolo |
| Massimale | Limite massimo pagato dall’assicuratore | Oltre quella cifra paga chi ha causato il danno |
| Casa disabitata | Giorni oltre i quali il furto non è coperto | Utile se viaggiate spesso insieme |
| Affitto o mutuo | Rischio locativo o polizza incendio e scoppio | Gli obblighi cambiano con il tipo di casa |
Dati aggiornati a ottobre 2026, al momento della stesura. Definizioni ed esclusioni citate possono cambiare: verificate sempre la versione in vigore sul sito ufficiale della compagnia prima di firmare.
Due esempi di quanto contano i dettagli. Nelle condizioni di Allianz Direct il furto non è coperto dalla mezzanotte del sessantesimo giorno in cui i locali restano disabitati. Se confrontate più offerte, partite dagli stessi massimali e dalle stesse franchigie: il prezzo da solo dice poco.
Dipende dalla polizza, non da chi è proprietario. Molti contratti assicurano il contraente e il suo nucleo familiare convivente, spesso individuato tramite lo stato di famiglia. Se il partner vive con voi ed è nello stesso stato di famiglia, di solito rientra tra gli assicurati per la responsabilità civile; per i suoi beni conta come il contratto definisce il contenuto. Chiedete una conferma scritta all’impresa o all’intermediario.
Il contratto resta intestato al contraente. Se il partner che lascia la casa non fa più parte del nucleo familiare convivente, con definizioni come quelle citate smette di essere assicurato tramite quella polizza. Comunicate i cambiamenti all’assicuratore come previsto dalle condizioni e valutate se chi va via abbia bisogno di una copertura propria.
Il primo passo è un reclamo scritto all’impresa, che secondo IVASS deve rispondere entro 45 giorni. Se la risposta non arriva o non vi soddisfa, potete rivolgervi all’IVASS oppure, dal 15 gennaio 2026, all’Arbitro Assicurativo, con un ricorso online da presentare entro 12 mesi dal reclamo.
Una polizza casa pensata per una persona sola non diventa automaticamente una polizza di coppia. Vale la pena dedicare una sera a tre verifiche: che il partner rientri davvero tra gli assicurati, quali danni tra voi restano esclusi e se la somma assicurata per il contenuto rispecchia ciò che possedete oggi. Con il DIP aperto davanti e le domande giuste per l’assicuratore, scegliere diventa molto più semplice.