Quest’anno il Black Friday cade venerdì 27 novembre 2026, il giorno dopo il Thanksgiving americano, e il Cyber Monday lunedì 30 novembre. Se pensate di anticipare i regali di Natale o di comprare qualcosa per la casa, è il momento in cui newsletter e notifiche con il prezzo barrato si moltiplicano. Il punto è capire quando lo sconto è vero e quando è solo una cifra rossa ben impaginata.
In questa guida vediamo cosa dice la legge italiana sugli annunci di riduzione di prezzo, come controllare un’offerta in pochi minuti, quali diritti avete sugli acquisti online e un metodo semplice per comprare in due senza farvi trascinare dalla fretta. Questo articolo ha scopo informativo e non costituisce consulenza legale: per un caso concreto fanno fede il testo di legge vigente e le condizioni di vendita del singolo negozio.
Le date seguono una consuetudine nata negli Stati Uniti: il Black Friday è il venerdì dopo il Thanksgiving, che nel calendario federale americano del 2026 è giovedì 26 novembre, e il Cyber Monday è il lunedì successivo. Non è però una ricorrenza prevista dalla legge italiana, quindi ogni venditore decide quando far partire e finire le proprie promozioni, che spesso si allungano su più giorni o settimane. Per questo conviene iniziare a osservare i prezzi già adesso, a ottobre, e non solo la mattina del 27.

Dal 2023 il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ha un articolo dedicato proprio agli sconti, il 17-bis, introdotto dal D.Lgs. 26/2023. Il principio è semplice: ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente, cioè il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori nei trenta giorni prima dello sconto.
Le FAQ del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiungono alcuni dettagli utili:
Il testo prevede anche due casi particolari. Se lo sconto aumenta durante la stessa campagna senza interruzioni, il riferimento resta il prezzo precedente alla prima riduzione. Per i prodotti sul mercato da meno di trenta giorni, il venditore deve indicare a quale periodo si riferisce il prezzo precedente.
C’è poi un chiarimento europeo. Con la sentenza del 26 settembre 2024, causa C-330/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che uno sconto annunciato in percentuale, o con una frase che ne sottolinea la convenienza, va calcolato sul prezzo precedente. In pratica il prezzo «scontato» non può essere uguale o superiore al prezzo più basso degli ultimi trenta giorni.
Prima di pagare, fermatevi su pochi controlli concreti. Dal decalogo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, «Convienesaperlo») arrivano indicazioni precise: diffidare di sconti eccessivi e prezzi irrisori, controllare le caratteristiche del prodotto sul sito del produttore, verificare che il sito indichi denominazione, indirizzo, partita IVA e condizioni di vendita, e fare attenzione ai domini che imitano quelli dei marchi noti.
| Cosa vedete | Cosa controllare | Riferimento |
|---|---|---|
| Prezzo barrato con percentuale | Che il barrato sia il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni e che la percentuale sia calcolata su quello | Art. 17-bis; Corte di giustizia UE, C-330/23 |
| Sconto che cresce durante la campagna | Il riferimento resta il prezzo prima della prima riduzione | Art. 17-bis, comma 5 |
| 3×2, buoni, cashback, offerte fedeltà | Non rientrano nel 17-bis: fate il conto sul prezzo finale | FAQ MIMIT |
| Prodotto appena uscito | Il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente deve essere indicato | Art. 17-bis, comma 4 |
| Sito poco noto con prezzi molto bassi | Dati del venditore, recensioni esterne, pagamenti tracciati | Decalogo AGCM |
| Acquisto online | Quattordici giorni per il recesso e costi di restituzione | Artt. 52 e 57 Codice del consumo |
Dati aggiornati a ottobre 2026, al momento della stesura: norme e indicazioni possono cambiare, quindi verificate sempre il testo vigente su Normattiva e le condizioni del singolo venditore.
Un trucco pratico: fotografate già da ora, con la data, il prezzo dei prodotti che vi interessano. Se a fine novembre il barrato vi sembra più alto, avete un elemento concreto per chiedere spiegazioni o segnalarlo.
Per i contratti a distanza, quindi gli acquisti online, l’articolo 52 del Codice del consumo vi dà quattordici giorni per recedere senza dover dare spiegazioni. Per i beni il termine parte dal giorno in cui li ricevete; se un unico ordine arriva in più consegne, dal giorno dell’ultima. Per gli acquisti in negozio questa regola non vale: un eventuale cambio dipende dalla politica del venditore, quindi chiedetelo prima di pagare.
Come funziona in pratica, secondo gli articoli 54, 56 e 57:
L’articolo 59 prevede eccezioni: beni personalizzati o su misura, beni sigillati per motivi igienici aperti dopo la consegna, contenuti digitali forniti online quando avete accettato espressamente di iniziare subito e di perdere il recesso. Diversa dal recesso è la garanzia legale: per l’articolo 133 il venditore risponde dei difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna.
Un’attenzione per i regali: se comprate il 27 novembre e il pacco arriva a inizio dicembre, i quattordici giorni possono scadere prima di Natale. Se il negozio offre termini di reso più lunghi, è una sua scelta commerciale: leggetela nelle condizioni di vendita prima di ordinare.
Molte offerte giocano sul tempo: conti alla rovescia, «ultimi pezzi», offerte lampo. Un metodo di coppia aiuta a rallentare:
Se pensate che uno sconto sia ingannevole, l’AGCM accetta segnalazioni senza formalità né avvocato, tramite il modulo «Segnala on line»: allegate screenshot e date.
Sì. Il Thanksgiving americano nel 2026 cade giovedì 26 novembre, quindi il Black Friday è venerdì 27 e il Cyber Monday lunedì 30 novembre. Le promozioni dei singoli negozi però possono iniziare prima e durare più a lungo.
Sì. L’articolo 17-bis vale per gli annunci di riduzione di prezzo in ogni canale. Secondo il MIMIT il riferimento è il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni nel canale in cui comprate: il sito per l’online, il singolo punto vendita per il negozio.
Di norma sì, entro quattordici giorni dalla consegna e senza motivazione, salvo le eccezioni dell’articolo 59.
Un vero sconto si riconosce dal prezzo più basso degli ultimi trenta giorni, non dalla percentuale più grande. Se vi preparate in due già da ottobre, con una lista, un tetto di spesa e qualche screenshot, il 27 novembre diventa l’occasione per comprare quello che avevate già deciso. E se un’offerta non torna, avete gli strumenti per chiedere conto.